DIRETTIVA 170 – ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE

Prot. N. 170- 21/03/2016

Ufficio del Gabinetto del Miur – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico

DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPCM n.98 dell’11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e in particolare l’art.4 che fa obbligo all’organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano, obbiettivi, priorità, piani e programmi;

VISTA la Direttiva MIUR n.90 del 2003 per l’accreditamento degli Enti di formazione;

VISTO il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l’articolo 64 che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale ,in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;

VISTO altresì l’art.67 comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 che sostiene il principio della trasparenza ed in particolare dell’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 12 maggio 2009 relative al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore (ET2020) dell’istruzione che individua la necessità di garantire un livello elevato dell’insegnamento, una adeguata formazione iniziale e uno sviluppo professionale continuo per i docenti, attraverso il perseguimento dell’obiettivo strategico 2: Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione;

VISTA la comunicazione COM/2012/0669 dal titolo “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic Outcomes” della Commissione Europea al Parlamento Europeo che sottolinea la rilevanza di intraprendere un rinnovamento delle competenze dei docenti, orientando le scuole al continuo cambiamento sociale ed economico;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 20 maggio 2014, che evidenziano l’importanza di garantire ai docenti un aggiornamento professionale sulle proprie discipline e su nuovi modelli innovativi ed efficaci d’insegnamento che includano quelli basati sulle nuove tecnologie;

VISTO il rapporto Eurydice “The teaching profession in Europe” del 25 giugno 2015, in cui vengono analizzate le politiche sui sistemi di Istruzione attuate dai vari Paesi e i bisogni dei docenti, con particolare riferimento a: condizioni di lavoro, formazione iniziale, sviluppo professionale continuo, mobilità e attrattività della professione;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art.1 comma 124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 ed in particolare l’art.1 comma 121 che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

RAVVISATA la necessità di comparazione con altri Paesi per migliorare il posizionamento del livello di istruzione del nostro Paese nelle classifiche e nelle analisi internazionali (OECD-PISA, TALIS, etc.);

CONSIDERATA l’urgenza di formare i docenti all’uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni;

CONSIDERATA la centralità del monitoraggio delle azioni educative e della loro valutazione come elementi imprescindibili del processo d’insegnamento e di apprendimento;

RAVVISATA la necessità di superare la composizione frammentata dei saperi e delle materie di insegnamento, rigidamente formalizzate, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi da un contesto sociale ed economico in continuo mutamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.63 del decreto legislativo n. 82 del 2005, è necessario digitalizzare i servizi offerti dalle pubbliche Amministrazioni, in modo da garantire un’effettiva semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; e che l’attuale procedura di accreditamento è realizzata attraverso flussi cartacei;

CONSIDERATA l’opportunità di includere all’interno di un “ecosistema digitale” della formazione per il personale del comparto scuola gli enti accreditati, la gestione dell’offerta formativa ed il monitoraggio continuo delle iniziative anche al fine di correlare efficacemente l’impatto delle iniziative formative con i risultati del livello d’istruzione degli alunni del nostro Paese;

VALUTATA la necessità di definire una nuova procedura che utilizzi le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale del comparto scuola, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza e pubblicità dell’offerta delle iniziative formative su tutto il territorio nazionale;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

ADOTTA

la seguente direttiva:

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente direttiva disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.

2. Presso il Ministero è istituita una piattaforma on-line per l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l’incontro tra domanda e offerta di formazione.

3. Il Ministero cura la tenuta e l’aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti:

a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;

b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell’offerta formativa;

c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell’aggiornamento del personale scolastico.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l’indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva;

5. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b).

6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.

7. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3. Le finalità di tali azioni devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

8. I corsi erogati ai sensi di questa direttiva non possono in alcun modo essere finalizzati al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.

9. Gli ambiti di cui all’allegato alla presente direttiva possono essere periodicamente rivisti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini di coordinarle con le esigenze del sistema di istruzione.

Articolo 2
(Requisiti necessari per ottenere l’accreditamento)

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a) i soggetti che:

a) dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;

b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all’allegato alla presente direttiva.

2. Con riferimento ai consorzi e alle associazioni di secondo grado, il requisito di cui al comma 1, lett. a) deve essere soddisfatto rispettivamente da tutti i soggetti consorziati e associati. Il requisito di cui al comma 1, lett. b) deve essere soddisfatto dalla maggioranza dei soggetti.

3. Per ottenere l’accreditamento, è necessario:

a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni;

b) indicare non più di cinque ambiti, come da allegato, relativi alle iniziative formative da realizzare;

c) disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;

e) garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi se non ospitati nelle scuole;

f) avere svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi;

g) avere effettuato sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell’impatto delle azioni formative realizzate;

h) progettare, in almeno tre regioni, una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico successivo;

i) consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione, da parte dell’Amministrazione, delle azioni di formazione future;

l) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti;

m) assicurare l’iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all’art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

Articolo 3
(Requisiti necessari per ottenere la qualificazione)

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b) le associazioni disciplinari e le associazioni professionali del personale scolastico che:

a) dispongono al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;

b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente.

2. Per ottenere la qualificazione, è necessario:

a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore, in almeno tre Regioni;

b) indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare;

c) avere effettuato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) e aver realizzato, in almeno uno degli ambiti per cui si chiede la qualificazione, un percorso formativo e relativo monitoraggio, riconosciuto e validato dall’Amministrazione;

d) disporre di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;

e) progettare una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o in rete, appartenenti ad almeno tre Regioni;

f) effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell’impatto delle azioni formative realizzate;

g) consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione, da parte dell’Amministrazione, delle iniziative future;

h) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici prodotti e forniti ai partecipanti;

i) assicurare l’iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all’art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

3. I Soggetti qualificati possono collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell’ ambito del piano dell’offerta formativa di cui alla legge n.107 del 13 luglio 2015.

Articolo 4
(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)

1. La richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a) e b), completa di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari, deve essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma on-line di cui all’art. 1 comma 2 della presente Direttiva, con le modalità definite dalla Direzione generale per il personale scolastico, entro il 15 ottobre di ciascun anno. La violazione di tale termine comporta l’improcedibilità della richiesta. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall’anno scolastico successivo.

2. Alla richiesta di accreditamento o di qualificazione il soggetto richiedente deve allegare lo statuto e l’atto costitutivo nonché tutta la documentazione comprovante il possesso, alla data di cui al comma 1, dei requisiti previsti dall’articolo 2 o dall’articolo 3 della presente direttiva. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.

3. L’attività formativa pregressa deve essere documentata con riferimento ai seguenti aspetti:
obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Il progetto di attività futura, da realizzarsi nell’anno scolastico successivo, deve essere completo delle seguenti voci:
obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari (con particolare riferimento all’ordine di scuola), materiali e tecnologie che si intendono utilizzare, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie di verifica finale.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, formula per ogni richiesta un motivato parere di ammissibilità in base:

a) alla verifica della completezza della documentazione presentata;

b) all’accertamento del possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 o all’articolo 3;

c) alla valutazione complessiva della qualità e della significatività, per lo sviluppo professionale del personale scolastico, delle iniziative formative documentate.

5. Sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico nazionale, il Direttore Generale per il personale scolastico predispone – con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività futura – specifici interventi di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e della qualità delle azioni formative attuate dal richiedente. Il Direttore, tenuto conto degli esiti di tali accertamenti, decide in via definitiva in merito all’iscrizione del richiedente negli elenchi di cui all’articolo 1.

6. Le iniziative formative promosse dai soggetti accreditati o qualificati sono riconosciute dall’Amministrazione a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda, quelle realizzate a seguito di incarico sono attuate immediatamente. Il personale del comparto scuola potrà partecipare alle predette iniziative iscrivendosi esclusivamente attraverso la piattaforma on-line. La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto all’esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

7. In caso di esito negativo degli accertamenti, l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente e gli assegna un termine, non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 maggio, per presentare eventuali controdeduzioni.

8. Se la procedura di accreditamento o qualificazione non si conclude positivamente entro il 15 luglio, il richiedente, sanati i motivi di esclusione, ha la facoltà di presentare nuovamente la domanda entro il citato termine del 15 ottobre, per il successivo anno scolastico.

Articolo 5
(Presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi)

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, lett. c) di uno o più corsi di formazione per il personale scolastico i soggetti che:

a) dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;

b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all’allegato alla presente direttiva.

2. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno. La violazione di tale termine comporta l’improcedibilità della richiesta.

3. Le richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale. Nel primo caso devono essere presentate osservando l’apposita procedura prevista dalla piattaforma online del Ministero; nel secondo, devono essere inoltrate con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

4. Alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l’atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi nell’anno scolastico successivo, nel quale vanno specificati:

a) il tema;

b) le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;

c) il programma dei lavori;

d) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;

e) i nominativi dei relatori;

f) i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l’indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;

g) il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole;

h) la mappatura delle competenze attese;

i) le modalità di verifica finale.

Per i corsi a carattere nazionale riconosciuti, sarà cura dello stesso Ente, inserire le suindicate informazioni nella piattaforma on-line. Il personale del comparto scuola utilizzerà la procedura online predisposta dal MIUR per l’iscrizione ai suddetti corsi di formazione.

5. Alla richiesta di riconoscimento dei corsi devono essere allegati lo statuto e l’atto costitutivo. La mancata o incompleta presentazione della documentazione suddetta comporta l’esclusione dalla procedura.

6. I soggetti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell’ultimo triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. È sufficiente riportare nella richiesta gli estremi del precedente riconoscimento e presentare, ai sensi della normativa vigente, una dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento del corso.

Articolo 6
(Monitoraggio delle attività formative)

1. I soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I consorzi e le associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del personale scolastico ogni variazione, successiva alla presentazione della domanda, della loro composizione.

2. La perdita di requisiti o l’accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano l’avvio del procedimento volto a espungere il soggetto interessato dall’elenco in cui è iscritto.

3. I soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano inoltre ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio la sede del corso ed il programma dei lavori, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili indicati all’articolo 5.

Articolo 7
(Comitato tecnico nazionale per l’accreditamento dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi)

1. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale scolastico un Comitato tecnico nazionale che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante da rendere comunque pubblico sulla piattaforma on-line, ed è composto da esperti nominati con decreto del Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che, dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l’accreditamento, per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.

2. Il Comitato tecnico nazionale è composto da esperti esterni ed interni al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. È fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, a carico del capitolo di spesa 1396 pg. 3 per i componenti interni e 1396 pg. 10 per i componenti esterni iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

4. I componenti del Comitato tecnico nazionale non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dall’ordinamento vigente.

5. Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio qualitativo, dandone informazione al Direttore Generale per il personale scolastico.

6. Sulla base dei piani periodici di monitoraggio e di verifica, nonché dei dati raccolti attraverso la piattaforma on-line, la Direzione Generale per il personale scolastico predispone e pubblica, sulla stessa piattaforma, un rapporto annuale ed un cruscotto statistico con informazioni relative alle attività formative realizzate e alla partecipazione dei docenti.

Articolo 8
(Impugnative)

1. Avverso il provvedimento di diniego dell’accreditamento o della qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Articolo 9
(Disposizioni transitorie)

1. Gli enti attualmente già accreditati dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 30 settembre 2016.

2. Gli enti che saranno accreditati nel corso dell’anno 2016 dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 31 gennaio 2017.

Articolo 10
(Oneri Finanziari)

1. La presente Direttiva non comporta oneri finanziari a carico del bilancio del MIUR, fermo restando quanto previsto all’art. 7, comma 3.

Roma, 21/03/2016

Il MINISTRO

Stefania Giannini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016

 

 

 

Allegato 1

AMBITI

AMBITI TRASVERSALI

1. Didattica e metodologie;

2. Metodologie e attività laboratoriali;

3. Innovazione didattica e didattica digitale;

4. Didattica per competenze e competenze trasversali;

5. Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

1. Educazione alla cultura economica;

2. Orientamento e Dispersione scolastica;

3. Bisogni individuali e sociali dello studente;

4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;

5. Alternanza scuola-lavoro;

6. Inclusione scolastica e sociale;

7. Dialogo interculturale e interreligioso;

8. Gestione della classe e problematiche relazionali;

9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;

10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;

12. Cittadinanza attiva e legalità;

13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

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